Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di rendere omogeneo e coerente il quadro normativo in materia di promozione della lingua e della cultura italiane all'estero tramite le iniziative di formazione linguistica e culturale e le istituzioni scolastiche previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
      A favore della nostra collettività all'estero sono istituiti corsi di lingua e cultura italiane, già disciplinati dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, e ora previsti all'articolo 636 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Tale normativa ha, a suo tempo, recepito le esigenze sociali e culturali maturate in seno all'emigrazione dell'immediato dopoguerra, ma il carattere dell'emigrazione italiana è oggi profondamente mutato. I giovani italiani residenti all'estero, per lo più perfettamente integrati nella realtà sociale in cui vivono, sono spesso nati nei Paesi di emigrazione e accedono ai livelli più alti dei sistemi formativi locali.
      La conoscenza dell'italiano non ha più l'esclusiva funzione di mantenere forte un'identità nazionale, ma diventa un tramite per inserirsi più agevolmente nel mondo del lavoro e per raggiungere migliori

 

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posizioni sociali. Al pari assistiamo a un aumento di quanti si avvicinano allo studio della nostra lingua di cultura per padroneggiare, ad esempio, campi di interesse nel settore archeologico, artistico, musicale e del diritto, come avviene nel turismo per scopo culturale.
      Alla luce di queste trasformazioni, si pone l'esigenza di un adeguamento della normativa vigente in modo da renderla funzionale alla strategia generale di diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane.
      Aspetti su cui riflettere sono costituiti dalla valorizzazione dell'azione di promozione culturale svolta dai corsi di lingua e di cultura, dall'estensione dei corsi a studenti delle locali scuole secondarie superiori, dalla frequenza dei corsi anche da parte di alunni non italiani e, quindi, non di origine italiana, per favorire la diffusione della nostra lingua apprezzata in tutto il mondo da circa 350 milioni di italofoni. Occorre inoltre riconoscere che le iniziative di promozione linguistico-culturale rappresentano, nell'attuale quadro delle relazioni internazionali, un elemento nevralgico per il rafforzamento del ruolo dell'Italia.
      In questa prospettiva di rilancio dell'azione di promozione culturale del «sistema-Italia» all'estero occorre puntare su una forte riqualificazione della nostra politica scolastica e formativa veicolata al di fuori dei confini nazionali attraverso una legge di riforma complessiva. Occorre pertanto riorganizzare il sistema e le modalità di utilizzazione del contingente degli insegnanti e dei dirigenti inviati all'estero e provenienti dai ruoli del Ministero della pubblica istruzione per valorizzarne la professionalità e le competenze, anche a favore dei docenti assunti dagli enti gestori. Questi ultimi, che si configurano come soggetti di diritto locale privato, svolgono una insostituibile funzione sussidiaria dell'intervento statale e chiedono una diversa e maggiore qualificazione, responsabilizzazione, nonché la realizzazione di un sistema che favorisca l'esercizio di un controllo promozionale e non fiscale, più efficiente ed efficace nell'utilizzazione dei contributi loro assegnati. Accanto alla fitta rete dei corsi di lingua e di cultura italiane all'estero si deve ricordare, inoltre, che operano le nostre istituzioni scolastiche sparse in tutto il mondo.
      Il ruolo formativo della scuola italiana all'estero e delle «sezioni bilingue» si qualifica nella stretta connessione con la realtà scolastica dei Paesi di accoglimento della nostra emigrazione e nella garanzia del mantenimento delle radici linguistico-culturali con l'Italia. La funzione delle nostre scuole all'estero valorizza la diffusione della lingua e della cultura italiane in una prospettiva interculturale tesa all'acquisizione di un bilinguismo e di un biculturalismo indispensabili per una integrazione completa, attiva e responsabile, culturalmente, socialmente ed economicamente più idonea rispetto a una mera assimilazione alla realtà del Paese ospitante.
      In tale ampia prospettiva di rilancio dell'azione della politica scolastica italiana all'estero e dei soggetti protagonisti della cosiddetta «diplomazia culturale», appare fondamentale che le competenze riguardanti l'amministrazione, la valutazione, la gestione e il coordinamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nonché dei corsi di lingua e di cultura italiane siano assegnate a un organismo interministeriale, autonomo e autorevole, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale scopo nella presente proposta di legge è prevista l'istituzione dell'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero. L'Agenzia sarà composta da rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
      I punti di maggiore qualificazione della presente proposta di legge possono enuclearsi:

          1) nell'istituzione sul territorio nazionale di appositi centri di formazione iniziale e continua per i docenti da destinare all'estero. I centri di formazione permanente a livello territoriale svolgono anche un'azione di supporto tecnico a favore

 

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dell'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua. Allo scopo di valorizzare le professionalità acquisite, presso i centri vengono chiamati docenti, personale amministrativo e dirigenti tecnico-ispettivi e scolastici che abbiano già prestato attività d'istituto all'estero;

          2) nell'apertura dei corsi di lingua e di cultura italiane all'estero anche a studenti locali. Le classi si articolano dalla prima classe della scuola primaria e arrivano all'ultima classe del secondo ciclo di istruzione. Sono, in particolare, favoriti i corsi integrati nell'ordinamento scolastico locale;

          3) nell'incremento del numero delle sezioni bilingue e biculturali nelle scuole dei Paesi ospitanti. Tali sezioni, con curricolo integrato locale e italiano e titolo finale riconosciuto dalle parti, costituiscono la nuova realtà dell'organizzazione del servizio scolastico all'estero in quanto consentono integrazione, bilinguismo e biculturalismo, con un'offerta formativa aperta a studenti sia di origine italiana, sia locali;

          4) nella riduzione da cento a cinquanta del numero del personale della scuola collocato fuori ruolo, ora presso il Ministero degli affari esteri poi presso l'Agenzia. Si riducono da 1.400 (articolo 639, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), a 800 le unità del contingente di ruolo del personale dirigente tecnico-ispettivo e scolastico, docente e amministrativo per le scuole e per i corsi. Tale riduzione è resa possibile in quanto i circa 360 docenti attualmente in servizio nei corsi di lingua e cultura italiane non saranno più utilizzati per compiti di insegnamento frontale, ma per l'espletamento di funzioni di coordinamento didattico-metodologico e di promozione dell'innovazione educativa a favore dei circa 7.500 docenti locali assunti dagli enti gestori. Inoltre, il contigente dei docenti di ruolo utilizzati in qualità di lettori presso le università straniere, ai sensi del citato articolo 639 del testo unico, transiterà, alla data di entrata in vigore della legge, nei ruoli del personale dipendente del Ministero degli affari esteri-Area della programmazione culturale, mediante le procedure di mobilità previste dalle vigenti norme contrattuali;

          5) nella durata massima di otto anni del servizio all'estero per tutto il personale utilizzato dall'Agenzia;

          6) nella corresponsione al personale della scuola in servizio all'estero di un assegno di sede parametrato a quello analogo per funzione del personale del Ministero degli affari esteri, in modo da eliminare discriminazioni e in analogia a quanto già in vigore per il personale di altre amministrazioni dello Stato;

          7) nell'iscrizione del personale della scuola, nonché dei dirigenti tecnico-ispettivi e dei dirigenti scolastici, nella lista diplomatica o consolare. Per i dirigenti tecnico-ispettivi e per i dirigenti scolastici sono previsti, in particolare, appositi «posti-funzione»;

          8) nel trasferimento all'Agenzia dei capitoli di spesa della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale e della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri attualmente impiegati per la gestione delle scuole italiane all'estero e per i corsi di lingua e di cultura italiane;

          9) nella previsione di un apposito regolamento di attuazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a cui demandare, tra l'altro, le disposizioni sulle materie ordinamentali, di adeguamento normativo e sugli aspetti connessi alla necessità di revisione delle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

      L'esigenza di una nuova e specifica normativa di riorganizzazione della rete scolastica e corsuale italiana all'estero è da anni attesa e interpella la classe dirigente a una decisione di natura legislativa non più rinviabile.
      Si tratta di varare un coraggioso e organico progetto di sostegno e di promozione

 

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per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero e di potenziare l'immagine del nostro Paese nel panorama culturale mondiale.
      Inoltre, è doveroso sottolineare che la presente proposta di legge non solo non comporta costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ma determinerà, addirittura, un significativo risparmio di risorse.
      La presente proposta di legge, rivolta esclusivamente al personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo, riduce, infatti, il contingente a 800 unità, con una spesa di 44.200.000 euro e conseguente risparmio di circa 18 milioni di euro.
      La presente proposta di legge, inoltre, riduce da cento a cinquanta unità il personale della pubblica istruzione collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 626 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, con un risparmio di circa 1.800.000 euro.
      La modifica al periodo di servizio massimo all'estero, portato a otto anni scolastici, rispetto all'attuale quinquennio previsto dall'articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147, comporta un ulteriore risparmio di circa 8 milioni di euro in riferimento alle spese di trasferimento del personale destinato all'estero, previste dall'articolo 665 del citato testo unico, come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.
      Quindi, nel suo complesso, la presente proposta di legge determina nel totale un risparmio di spesa pari a circa 28 milioni di euro.
      Gli oneri previsti dall'articolo 18, comma 2, della presente proposta di legge (equiparazione del trattamento economico al personale del Ministero degli affari esteri di corrispondenti qualifiche funzionali) assommano a circa 10 milioni di euro.
      A tali costi dovranno essere sommate le spese di locazione e di funzionamento della struttura dell'Agenzia e le relative spese di retribuzione per i soli undici componenti del Consiglio direttivo della medesima.
 

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